Art. 18, c.5, Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

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In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita’ i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche’ i dissenzienti e gli astenuti.

  2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e’ esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante.

  3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e’ pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

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