Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

Dettagli del documento

Testo in vigore dal: 20-4-2013

Art. 27

  1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
    c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
    d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
    f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri