Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

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Testo in vigore dal: 23-6-2016

Art. 30

  1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti  ((e di quelli detenuti)) , nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

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