Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

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Testo in vigore dal: 23-6-2016

Art. 32

  1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
  2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
    a) i costi contabilizzati ((…)) e il relativo andamento nel tempo;
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
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