Art. 8, c.1 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

Dettagli del documento

In vigore dal 26 Agosto 2016

  1. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 7. (Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). –
    1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualita’ anche in termini di fruibilita’, accessibilita’, usabilita’ e tempestivita’, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri